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Garante Disabilità – raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024

garante disabilità - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024

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Da parte dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità  sono state definite le disposizioni relative alla presenza in classe di professionisti sanitari esterni (quali terapisti, specialisti ASL o accreditati) incaricati di seguire gli alunni con disabilità nell’ambito del loro percorso terapeutico e di inclusione scolastica.

L’Istituto, in linea con la Raccomandazione n. 1/2025 dell’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, è tenuto a garantire la continuità terapeutica degli alunni con disabilità anche durante l’orario scolastico.

Questo diritto fondamentale alla salute e allo studio prevale su qualsiasi ostacolo di natura burocratica.

Si precisa che l’accesso in classe dei professionisti sanitari:

> Non richiede il consenso di tutti i genitori dei componenti della classe dell’alunno richiedente.
> E’ autorizzato direttamente dal Dirigente Scolastico, sulla base della documentazione che attesta il piano terapeutico individuale (Piano Educativo Individualizzato – PEI) e le credenziali dello specialista.
> Si configura come un’attività altamente personalizzata, limitata all’alunno interessato, e non implica l’interazione diretta o l’intervento con il resto della classe.
> L’Istituto deve assicurare che l’attività del terapista avvenga nel pieno rispetto della privacy di tutti gli studenti della classe, inclusi gli altri alunni minorenni. Gli Istituti sono invitati a prestare la massima attenzione agli interventi di terapisti/esperti che possano comportare un trattamento di dati personali relativi agli altri alunni della classe. Si raccomanda vivamente di definire con lo specialista il perimetro di intervento, garantendo che le attività non implichino alcun trattamento (anche accidentale) dei dati personali degli altri alunni (es. registrazioni audio/video che includano i compagni).
A tal fine:
> i terapisti operano su incarico del Servizio Sanitario Nazionale (ASL) o di strutture accreditate e sono già soggetti a specifici obblighi professionali e di riservatezza.
> la presenza dello specialista in classe è circoscritta esclusivamente alle giornate e agli orari necessari all’erogazione della terapia, come previsto dal piano.
> l’attività terapeutica si svolge sempre in contemporanea e sotto la supervisione del docente di riferimento (docente curricolare e/o di sostegno), assicurando un ambiente controllato e protetto.
A breve sarà resa disponibile la documentazione di riferimento.